La cedolare secca è un regime fiscale alternativo a quello ordinario e facoltativo che le norme prevedono sui canoni riscossi nel periodo d’imposta, in relazione alla locazione di un bene immobile a scopo abitativo.
A differenza del regime ordinario, che sottopone il 95% di tali redditi alle imposte Irpef, la cedola secca prevede una tassazione forfetaria del 21% sui canoni percepiti da contratti di locazione del tipo 4+4, ossia di durata quadriennale e rinnovabili per altri 4 anni, o del 10%, fino al 31 dicembre del 2017, sui canoni riscossi dai contratti del tipo 3+2, ossia quelli di durata triennale e rinnovabili per altri 2 anni, il cui canone mensile per metro quadrato è limitato dagli accordi territoriali intercorrenti tra le associazioni dei rappresentanti dei proprietari di immobili e quelle degli inquilini.
La normativa vigente prevede che il contribuente versi ogni anno il 95% dell’imposta versata l’anno precedente. Se egli si avvale della cedolare secca per il primo anno, l’acconto non è dovuto, per il semplice fatto che non esiste la base imponibile per calcolarlo.
L’acconto non è dovuto nemmeno nell’ipotesi che l’imposta versata nell’anno precedente sia stata non superiore a 51,65 euro. L’acconto deve essere versato entro il 16 giugno e in un’unica soluzione, se l’importo dovuto non è superiore a 257,42 euro, mentre nel caso in cui risultasse di più, esso può essere suddiviso in due rate, di cui la prima pari al 40%, sempre del 95% dovuto complessivamente, e la seconda pari al restante 60% entro il 30 novembre. Il saldo va versato anch’esso entro il 16 giugno, insieme all’acconto per l’anno successivo, ma può anche essere pagato entro il 16 luglio. In questo ultimo caso, però, esso è gravato da un’addizionale dello 0,4% a titolo di interesse verso il Fisco.
Ricordiamo che il contribuente può decidere ogni anno se optare o meno per la cedolare secca, sulla base della relativa convenienza rispetto al regime ordinario Irpef. Se ci si avvale della cedolare secca in fase di registrazione del contratto, non sono dovute le imposte di registro e quella di bollo. Tuttavia, se successivamente il contribuente farà la disdetta della cedolare secca per il periodo d’imposta successivo, questa dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla scadenza di questo, ma l’imposta di registro non versata andrà restituita. Al contrario, se il contribuente avrà optato in fase di registrazione del contratto per il regime ordinario e solo successivamente per la cedolare secca, le imposte di registro e di bollo versate non gli saranno rimborsate.